Regolamento del Consiglio dei Genitori


Capitolo I: Assemblea

 

Art.1 Scopo

 

L'Assemblea dei genitori ha lo scopo di partecipare alla conduzione dell'istituto scolastico al fine di perseguire le finalità espresse dall'art.2 della legge sulla scuola.

Art.2 Composizione

 

L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale e i genitori degli allievi iscritti all'Istituto di Arbedo-Castione.

Art.3 Compiti


L'Assemblea dei genitori:

  • approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
  • formula all'attenzione degli organi dell'Istituto, per il tramite del Consiglio le richieste degli stessi genitori;
  • favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
  • esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
  • delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
  • promuove serate informative per approfondire le conoscenze dei vari problemi inerenti la scuola e collabora nell'attività culturale e sociale dell'Istituto;
  • designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
  • elegge il Consiglio dei genitori

 

Art.4 Riunioni

 

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico dietro convocazione del Consiglio dei genitori. Essa deve essere convocata almeno 10 giorni prima.
I lavori assembleari, sono diretti da un presidente coadiuvato da due scrutatori. L'Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del Consiglio dei genitori o di almeno 1/5 dei membri.

Art.5 Deliberazioni

 

L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, se presente almeno 1/5 dei membri. In caso di insufficienza del numero dei membri presenti, l'Assemblea può essere riconvocata mezzora dopo l'orario previsto. In tal caso essa è valida qualunque sia il numero dei membri presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.

Art.6 Diritto di voto

 

Ogni detentore dell'autorità parentale o genitore affidatario ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di figli che frequentano l'Istituto.

Art.7 Espressione del voto

 

Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Art.8 Elezioni

 

Le candidature dei membri del Consiglio dei genitori, devono essere presentate prime dell'Assemblea o al più tardi all'inizio della trattanda. I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità gli scrutatori procedono all'estrazione a sorte.

Capitolo II: Consiglio dei genitori

 

Art.9 Composizione

 

Il Consiglio dei genitori è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso terzi. I membri del Consiglio dei genitori, vengono eletti dall'Assemblea. Il Consiglio dei genitori è composto da un numero massimo di 9 membri in rappresentanza di tutte le sedi dell'Istituto scolastico di Arbedo-Castione. I membri edl Consiglio dei genitori rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili. Nel suo interno, il Consiglio dei genitori, elegge un(a) Presidente,un(a) segretario ed un(a) cassiere.

Art.10 Compiti

 

Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutigno segreto.

Il Consiglio dei genitori:

  • convoca le assemblee
  • rende conto all'assemblea dell'attività svolta.
  • formula proposte da sottoporre all'Assemblea
  • approfondisce le tematiche proposte dall'Assemblea


Art.11 Il responsabile



Il Presidente:

  • convoca le riunioni.
  • dirige e coordina l'attività dello stesso.


Art.12 Finanziamento



L'esplicazione dei compiti amministrativi e le attività dell'Assemblea, sono finanziati mediante:

  • contributi diretti volontari o donazioni.
  • contributi indiretti dell'Istituto


Art.13 Scioglimento


L'Assemblea può essere sciolta solo con decisione di un'Assemblea Generale espressamente convocata e con la maggioranza qualificata del 2/3 dei membri. In caso di scioglimento, eventuali beni sono depositati presso l'Istituto scolastico che li terrà a disposizione di attività culturali della propria sede.